Obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori – aggiornamenti su decorrenza dell’obbligo e adempimenti (scadenza del 31/12/2025)
Con la presente desideriamo aggiornarvi sulle novità normative introdotte in materia di obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 3, del D.L. 159/2025 all’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012.
La materia ha formato oggetto di nostre precedenti comunicazioni, ed ha subito nel corso dell’anno diverse modifiche in corso d’opera; le informazioni che seguono rappresentano un quadro aggiornato degli obblighi, dei soggetti interessati, delle scadenze e delle conseguenze operative.
1. Soggetti obbligati
Dal 31 ottobre 2025, il nuovo dato normativo prevede che l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025, si applichi:
- ai soggetti che assumono la carica di amministratore unico o amministratore/consigliere delegato o consigliere con poteri, o al presidente del CdA in mancanza di figure delegate;
- nell’ambito delle imprese costituite in forma societaria.
La norma richiama l’art. 2381 c.c., che disciplina la delega di poteri all’interno del CdA.
Pertanto, qualsiasi consigliere al quale il CdA abbia formalmente delegato attribuzioni è, a tutti gli effetti, un amministratore delegato e quindi obbligato alla comunicazione del domicilio digitale.
Le visure camerali possono riportare le qualifiche con diverse espressioni equivalenti, tra cui:
- “amministratore delegato”;
- “consigliere delegato”;
- “consigliere con poteri”.
In tutte queste ipotesi, il soggetto è obbligato all’adempimento.
2. Tipologie societarie interessate
L’obbligo si applica alle società:
- di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.);
- cooperative;
- consortili.
3. Altri soggetti obbligati o esclusi
L’obbligo è altresì esteso ai componenti del Consiglio di Gestione, nell’ambito del sistema dualistico.
Non sono obbligati:
- società a responsabilità limitata che adottano la forma “più amministratori” senza deleghe;
- liquidatori;
- amministratori di consorzi, reti d’impresa, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL, persone giuridiche private.
4. Domicilio digitale dell’amministratore e indirizzo PEC della società
È confermato che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con quello dell’impresa, né con quello di un’altra impresa iscritta al Registro delle Imprese.
Eccezione: l’amministratore che sia anche imprenditore individuale può comunicare come proprio domicilio digitale quello della propria impresa individuale.
5. Adempimenti
L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori sussiste in caso di prima iscrizione o di successivo rinnovo.
Per quanto riguarda gli amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 si possono prospettare i seguenti casi:
5.1) Soggetti obbligati che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale
Devono provvedere entro il 31 dicembre 2025.
5.2) Soggetti che in passato hanno comunicato come proprio domicilio digitale quello dell’impresa
Devono obbligatoriamente procedere a variare il domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025, poiché non più valido.
5.3) Soggetti non più obbligati ma con PEC già comunicata
Possono richiedere la cessazione del domicilio digitale iscritto.
6. Sanzioni
L’art. 13, comma 4, del D.L. 159/2025 prevede sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale, e con sospensione della pratica di iscrizione/rinnovo dell’amministratore sino a che non venga rispettato l’obbligo in commento.
