Obbligo di stipula di polizze catastrofali – aggiornamenti e adempimenti
Con la presente desideriamo fornire aggiornamenti in relazione all’obbligo in oggetto, sul quale abbiamo già diffuso precedenti informatori, anche alla luce di recenti chiarimenti di prassi e per valutare eventuali implicazioni operative che interessano imprese e professionisti.
1. Contesto normativo
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure volte a incentivare la diffusione delle coperture assicurative contro eventi naturali di particolare intensità, tra cui:
- alluvioni e inondazioni,
- terremoti,
- frane e smottamenti,
- altri eventi climatici estremi.
L’obiettivo è rafforzare la resilienza delle imprese e mitigare l’impatto economico derivante da fenomeni sempre più frequenti e dannosi.
In particolare, l’attenzione del legislatore e del mercato assicurativo si è concentrata sull’esigenza di garantire:
- coperture minime obbligatorie in determinati contesti;
- premi calmierati grazie a politiche di incentivazione;
- agevolazioni fiscali, ove previste.
2. Termini per adempiere (scadenze)
L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali è stato prorogato più volte, e sono in particolare stati previsti termini differenziati in funzione delle dimensioni delle imprese interessate.
2.1. Grandi imprese
- Scadenza: 31 marzo 2025
- Sanzioni operative dal: 30 giugno 2025 (90 giorni dopo)
- Definizione (Direttiva UE 2023/2775) – superamento di 2 su 3 soglie:
- Stato patrimoniale > 25 mln
- Ricavi netti > 50 mln
- Dipendenti > 250
2.2. Medie imprese
- Scadenza: 1 ottobre 2025
- Imprese con meno di 250 addetti e fatturato ≤ 50 mln o attivo ≤ 43 mln (raccomandazione 2003/361/CE).
2.3. Piccole e micro imprese
- Scadenza: 31 dicembre 2025
- Piccole: <50 addetti, fatturato/attivo ≤ 10 mln
- Micro: <10 addetti, fatturato/attivo ≤ 2 mln
2.4. Imprese della pesca e acquacoltura
- Scadenza specifica: 31 dicembre 2025
3. Destinatari dell’obbligo
Sono obbligate ad ottemperare all’obbligo in commento tutte le imprese con sede legale in Italia, iscritte al registro delle Imprese (incluse le società semplici, se iscritte).
Sono altresì obbligate le imprese estere, se hanno una stabile organizzazione in Italia.
Sono escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 CC se e in quanto già coperte dal Fondo mutualistico nazionale (L. 234/2021).
4. Beni da assicurare
L’obbligo di stipula della polizza catastrofale sussiste con riferimento ai seguenti beni, iscritti tra le immobilizzazioni materiali (di cui all’articolo 2424 CC, voce B.II dell’attivo di Stato patrimoniale):
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
a qualsiasi titolo impiegati nell’attività d’impresa (proprietà, leasing, locazione, comodato).
4.1. Condizioni per l’assicurabilità degli immobili
Con riferimento agli immobili, l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente quelli:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Al riguardo, anche per evitare che qualunque difformità architettonica possa inficiare l’indennizzabilità del sinistro, la dottrina, recependo un orientamento della Cassazione (pur se nel contesto della trasferibilità degli immobili), ha affermato che in presenza di un titolo edilizio effettivamente rilasciato l’immobile potrebbe essere assicurabile, indipendentemente da eventuali difformità presenti nel manufatto.
4.2. Beni in locazione o comunque non di proprietà
L’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni sopra richiamati a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Da questo discende l’obbligo, da parte dell’imprenditore, di assicurare i beni anche se non ne è proprietario, ma li ha in godimento a vario titolo (in qualità di conduttore, comodatario, …), salvo che siano già assicurati (come chiarito anche dalle FAQ del MIMIT dell’1.4.2025).
In queste ipotesi, in caso di sinistro, l’indennizzo sarà sempre corrisposto al proprietario, il quale deve destinare tali somme al ripristino del bene danneggiato; in difetto, il conduttore ha diritto ad ottenere un risarcimento ex lege
SUGGERIMENTO OPERATIVO
In considerazione di questo intreccio di obblighi e responsabilità, risulta quanto mai opportuno che il contratto di locazione disciplini tale fattispecie.
Se ciò risulta agevole per i contratti ancora da stipulare in quanto farà parte delle pattuizioni da definire tra le parti, il tema risulta più delicato per i contratti in essere per i quali il nuovo obbligo rappresenta una “sopravvenienza normativa” che, tuttavia, difficilmente darebbe il diritto al locatore di risolvere il contratto per eccessiva onerosità.
Pertanto risulta quanto mai opportuno che le parti procedano ad una rinegoziazione del contratto prevedendo una clausola ad hoc.
Tali pattuizioni legittimeranno anche, dal punto di vista fiscale, la deducibilità dei premi pagati quali costi inerenti allo svolgimento dell’attività.
5. Eventi assicurati
Gli eventi coperti sono:
- sismi
- alluvioni
- frane
- inondazioni
- esondazioni
Sono invece esclusi:
- danni da azioni umane
- responsabilità verso terzi
- atti di guerra, terrorismo, sabotaggio
- rischi nucleari, chimici, radioattivi
- inquinamento e contaminazione
6. Condizioni dei contratti assicurativi
La legge istitutiva dell’obbligo in commento ha definito anche alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza:
- calcolo dei premi : i premi vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
I premi saranno aggiornati periodicamente; - scoperto: la polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato; in particolare:
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti;
- massimale: i contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale per sinistro secondo i seguenti principi :
- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per gli associati di Confindustria, l’Associazione ha messo a disposizione, dallo scorso 5 novembre, una piattaforma digitale attraverso cui richiedere preventivi relativi alle polizze catastrofali ed eventualmente procedere all’acquisto a una tariffa dedicata.
Resta, invece, ancora in sospeso la creazione da parte dell’IVASS di piattaforma informatica, da istituire ai sensi di legge, per il confronto delle offerte.
7. Sanzioni e conseguenze dell’inadempimento
L’inadempimento non prevede sanzioni automatiche.
La norma impone che “si tenga conto” della mancanza della polizza nell’erogazione di:
- contributi
- sovvenzioni
- agevolazioni pubbliche
Ogni amministrazione definisce criteri e modalità operative.
Ad oggi, il MIMIT ha già diffuso un elenco di incentivi preclusi alle imprese che non ottemperino all’obbligo in commento.
8. Conclusioni e suggerimenti operativi
Invitiamo ogni Cliente a effettuare una valutazione preventiva del rischio in funzione della localizzazione geografica, della tipologia di immobili e/o degli altri beni soggetti all’obbligo assicurativo in oggetto, e della natura dell’attività svolta.
Suggeriamo, in particolare, di:
- verificare la sussistenza dell’obbligo di stipula di una polizza catastrofale in relazione ai beni posseduti e/o utilizzati;
- verificare le coperture assicurative attualmente in essere, ed analizzare eventuali scoperture rispetto ai rischi catastrofali che richiedano un’opportuna integrazione;
- richiedere preventivi aggiornati alle compagnie assicurative, considerando soluzioni specifiche per il settore di attività;
- attivare/integrare la polizza assicurativa entro le scadenze previste, soprattutto nel caso in cui si abbia in animo di partecipare a bandi per l’assegnazione di contributi e/o finanziamenti pubblici.
Per ulteriori informazioni o per avviare una verifica della situazione aziendale, La invitiamo a contattare il Suo referente abituale.
