Circolare n. 21/E del 7/11/2024 – Autotutela Tributaria
Da gennaio 2024 lo statuto del contribuente (legge 212/2000) contiene due nuovi articoli che disciplinano gli istituti dell’autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), riformando la previgente versione normativa dell’istituto dell’autotutela tributaria.
⚖ Numerose ed interessanti le novità, che sono state oggetto di analisi e commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21 del 7 novembre 2024. Fra l’altro:
⚠ in base alla nuova formulazione normativa, l’autotutela può essere esercitata anche in presenza di atto non tempestivamente impugnato;
⚠ il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria ed il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa sono ora espressamente inclusi tra gli atti impugnabili.
💡 La Circolare fornisce anche utili indicazioni ai contribuenti in particolare precisando, fra l’altro:
❗ quale sia l’ufficio competente a ricevere l’istanza di autotutela;
❗ quale debba essere il contenuto della richiesta;
❗ come vada presentata;
❗quali siano i termini di impugnazione del rifiuto espresso o tacito.